Art. 18
StatutoTitolo V

Art. 18

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In vigore dal 31 ago 1952
Il Congresso discute le relazioni presentate dal Consiglio nazionale e dà le direttive per l'azione da svolgere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-18