Art. 14
StatutoTitolo IV

Art. 14

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In vigore dal 31 ago 1952
La quota annua di associazione viene fissata dal Consiglio nazionale e deve essere pagata entro il primo trimestre di ogni anno presso la Sezione alla quale il socio è iscritto. Di tale quota il 15% deve essere versato alle rispettive Federazioni regionali ed altro 15% al Consiglio nazionale. Ove non esista la Federazione regionale, la Sezione versa il 25% della detta quota al Consiglio nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-14