Art. 12
StatutoTitolo III

Art. 12

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In vigore dal 31 ago 1952
L'uniforme dei soci effettivi è la camicia rossa. Essa è uguale per tutti senza distinzione di rango e di grado e vi saranno applicati i gradi e le decorazioni. Può essere indossata previo consenso dell'organo direttivo competente per giurisdizione e la sua foggia e l'uso sono regolati con regolamento a parte che tratta dell'uniforme, dei gradi, delle decorazioni, delle cerimonie. I soci onorari e benemeriti non possono indossare la camicia rossa ma indosseranno, quando lo consenta il citati regolamento a parte, un fazzoletto rosso bordato di verde, simbolo della tradizione garibaldina.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-12