Art. 10
StatutoTitolo II

Art. 10

10 / 53
In vigore dal 31 ago 1952
La qualità di socio si perde: a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto, dal giorno successivo all'accettazione; b) per radiazione, dal giorno della notificazione; c) per espulsione, dal giorno della notificazione. La radiazione sarà deliberata dal Consiglio direttivo della Sezione alla quale il socio appartiene e sarà ratificata dal Consiglio direttivo della Federazione regionale competente e per circoscrizione, il quale la notificherà per iscritto all'interessato. La radiazione può essere deliberata per morosità e quando risulti che l'iscritto non si trovi nelle condizioni volute dall' del presente statuto. L'espulsione sarà deliberata, dietro relazione del Collegio dei "probiviri" con la stessa procedura usata per la radiazione, quando ricorrano gravi motivi di ordine morale e disciplinare. Contro le deliberazioni di radiazione e di espulsione l'interessato può ricorrere al Consiglio nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-29;1060#art-s-10