Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 14 mag 1952
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche dei valori di cui all' del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio dei valori stessi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 marzo 1952 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1952 Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 12. - FRASCA
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