Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 11 lug 1952
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la domanda in data 8 giugno 1949 presentata dalla Società strade ferrate seconda e meridionali per ottenere la concessione di costruzione e di esercizio di una funivia da Castellammare di Stabia al Monte Faito e la concessione di una sovvenzione dello Stato; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110; Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526; Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121; Uditi i pareri della Commissione per le funicolari aeree e terrestri e del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Visto il conforme parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 7 febbraio 1952, stipulato fra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro in rappresentanza dello Stato ed il rappresentante della Società strade ferrate secondarie meridionali, per la concessione, a quest'ultima, della costruzione e dell'esercizio, con sovvenzione statale, della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose da Castellammare di Stabia al Monte Faito, ad integrazione della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 marzo 1952 EINAUDI MALVESTITI - PELLA VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1952 Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 81. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-03-14;653#art-1