Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 17 mag 1952
N. 367. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene estinto l'"Ente di assistenza per i figli dei carabinieri"; vengono devoluti i residui beni alla "Fondazione dell'Arma dei carabinieri" e viene modificata la vigente denominazione e lo statuto organico di quest'ultima fondazione. Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1952 Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 11. - FRASCA
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