Art. 97 · Registro dei sinistri
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IIICapo I

Art. 97

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Registro dei sinistri

In vigore dal 6 mag 1952
Presso gli uffici di compartimento è tenuto un registro conforme ai modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale sono annotati: a) i sinistri occorsi alle navi nazionali ed estere nella circoscrizione del compartimento; b) i sinistri occorsi fuori della circoscrizione del compartimento alle navi iscritte nei registri degli uffici del compartimento. Presso gli uffici consolari è tenuto analogo registro nel quale sono annotati i sinistri occorsi alle navi nazionali nella circoscrizione del consolato e alle navi iscritte presso il consolato stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-97