Art. 87 · Incendio nei porti
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IIICapo I

Art. 87

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Incendio nei porti

In vigore dal 6 mag 1952
In caso di incendio nei porti o nelle località adiacenti, il comandante del porto prende gli opportuni provvedimenti ai termini anche delle leggi speciali sulla prevenzione ed estinzione degli incendi. I comandanti delle navi che si trovano in porto devono radunare gli equipaggi a bordo e tenersi pronti a eseguire le manovre eventualmente ordinate dal comandante del porto. Se l'incendio avviene a bordo di una nave, il comandante della stessa deve darne immediato avviso al comandante del porto, adottando frattanto le necessarie mi sure. Il comandante del porto può disporre l'impiego di persone che lavorano nel porto e delle navi e dei mezzi che si trovano nell'ambito portuale per provvedere alle necessità determinate dall'incendio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-87