Art. 85 · Servizi di vigilanza
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IIICapo I

Art. 85

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Servizi di vigilanza

In vigore dal 6 mag 1952
Il comandante del porto può disporre servizi di vigilanza, da eseguirsi a mezzo del personale dipendente o, in caso di necessità, a mezzo di altri agenti della forza pubblica sull'impiego del fuoco a bordo e a terra e sulle merci infiammabili o altrimenti pericolose. Le spese della vigilanza sono a carico degli interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-85