Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III›Capo I
Art. 84
234 / 563Deposito di merci infiammabili
In vigore dal 6 mag 1952
Le merci facilmente infiammabili non possono rimanere depositate nelle zone portuali durante la notte ammenochè il deposito non avvenga in località a quest'uso specialmente destinata.
Qualora per circostanze di assoluta necessità le merci predette debbano rimanere durante la notte in tali zone, o su navi o galleggianti, i proprietari e le persone che le hanno in consegna devono curarne la sorveglianza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-84