Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo II
Art. 8
76 / 563Concessioni per licenza
In vigore dal 15 set 1954
Le concessioni di durata non superiore al quadriennio che non importino impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo del compartimento con licenza e possono essere rinnovate senza formalità di Istruttoria, salvo il parere dell'intendenza di finanza sulla misura del canone, quando questo non sia determinato in via generale ai sensi del penultimo comma dell' Tuttavia qualora entro due mesi dalla richiesta detto parere non sia pervenuto, s'intende confermata la prevedente misura del canone.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-8