Art. 61 · Certificato d'iscrizione per l'esercizio di attività nei porti
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IIICapo I

Art. 61

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Certificato d'iscrizione per l'esercizio di attività nei porti

In vigore dal 6 mag 1952
Le persone che esercitano un'attività nell'interno dei porti e in genere nell'ambito del demanio marittimo, se sottoposte all'iscrizione in registri a norma del secondo comma dell' del codice, sono munite di un certificato d'iscrizione conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-61