Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III
Art. 529
204 / 563Gente di mare di prima e di seconda categoria
In vigore dal 6 mag 1952
Sulle attuali matricole della gente di mare è annotata per ciascun iscritto la nuova categoria di appartenenza secondo le disposizioni del presente regolamento.
Le nuove iscrizioni fra la gente di mare di prima e di seconda categoria sono effettuate su matricole di stinte.
Le nuove matricole di prima categoria continueranno la numerazione progressiva delle esistenti matricole della gente di mare; quelle di seconda categoria inizieranno invece la numerazione col numero uno.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-529