Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III
Art. 509
198 / 563Infrazioni disciplinari dei componenti dell'equipaggio
In vigore dal 6 mag 1952
Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio, previste dai nn. 1 e 2 dell'articolo 1252 del codice, sono applicate dal comandante del porto o dal comandante della nave quando l'infrazione è stata commessa a terra, e dal comandante della nave, quando l'infrazione è stata commessa a bordo.
Per le infrazioni disciplinari commesse a terra, in territorio estero, il potere disciplinare, quando non può essere esercitato dagli organi previsti nei nn. 5 e 6 dell'articolo 1249 del codice, è esercitato dal comandante della nave.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-509