Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo II
Art. 508
127 / 563Destinazione delle somme versate per pene pecuniarie o disciplinari
In vigore dal 6 mag 1952
Agli effetti dell'articolo 1086 del codice, la metà della somme versate a titolo di pene pecuniarie è devoluta come segue: per i reati concernenti il lavoro portuale al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali; per i reati marittimi alla cassa nazionale per la previdenza marinara.
L'autorità che procede all'esecuzione delle sentenze o dei decreti di condanna, o che riceve le oblazioni, ovvero che applica la pena disciplinare, nell'ordine di introito designa la cassa o il fondo a cui, a norma dei commi precedenti, spetta la metà delle somme versate a titolo di pene pecuniarie. Nel caso previsto al n. 3 dell'articolo 1252 del colore i capi di circondario esigono dal comandante della nave le relative somme e le versano alla cassa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-508