Art. 505 · Trasmissione di sentenza di condanna
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo II

Art. 505

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Trasmissione di sentenza di condanna

In vigore dal 6 mag 1952
A cura del cancelliere dell'ufficio circondariale copia della sentenza o del decreto di condanna è trasmessa all'ufficio di porto in cui è iscritto il condannato, quando questi appartenga alla gente di mare, perché ne sia fatta annotazione nelle matricole. Al medesimo obbligo sono tenuti i cancellieri dell'autorità giudiziaria ordinaria e di ogni altra autorità giudiziaria per le sentenze o i decreti di condanna che importino l'applicazione delle pene accessorie previste dal codice o, comunque, la decadenza dall'abilitazione ai titoli professionali o la cancellazione dai registri o dalle matricole del personale marittimo.
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