Art. 504 · Competenza per l'esecuzione
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo II

Art. 504

123 / 563

Competenza per l'esecuzione

In vigore dal 6 mag 1952
L'esecuzione delle sentenze e dei decreti di condanna pronunciati dai capi di circondario è affidata al pretore della circoscrizione nella quale ha sede l'ufficio portuale che ha emesso la condanna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-504