Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Libro QUINTO
Art. 498
552 / 563Sbarco d'autorità
In vigore dal 6 mag 1952
(Sbarco d'autorita)
Gli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 1235 del codice devono ordinare lo sbarco delle persone imputate di un delitto che siano imbarcate per l'estero sfornite di regolare passaporto. Dell'ordine di sbarco devono informare immediatamente il procuratore della Repubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-498