Art. 498 · Sbarco d'autorità
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneLibro QUINTO

Art. 498

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Sbarco d'autorità

In vigore dal 6 mag 1952
(Sbarco d'autorita) Gli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 1235 del codice devono ordinare lo sbarco delle persone imputate di un delitto che siano imbarcate per l'estero sfornite di regolare passaporto. Dell'ordine di sbarco devono informare immediatamente il procuratore della Repubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-498