Art. 497 · Revoca del sequestro
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 497

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Revoca del sequestro

In vigore dal 6 mag 1952
Se il sopravanzo del rendiconto non è inferiore allo importo del credito, che ha dato causa al sequestro e delle spese, si applica l'articolo 684 del codice di procedura civile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-497