Art. 496 · Omologazione del rendiconto
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 496

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Omologazione del rendiconto

In vigore dal 6 mag 1952
Compiuta la riscossione e depositato il prezzo della cessione del nolo e dei crediti di cui all'articolo 652 comma quarto del codice, il giudice designato, sentito il curatore della nave, provvede alla formazione del rendiconto. Del deposito di questo e dei documenti giustificativi il cancelliere dà comunicazione alle parti, delle quali il giudice designato dispone l'audizione a norma dell' del codice di procedura civile. Risolte le eventuali contestazioni, il giudice designato omologa il rendiconto con ordinanza non impugnabile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-496