Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo IV
Art. 492
465 / 563Distribuzione delle somme ricavate
In vigore dal 6 mag 1952
(Distribuzione delle somme ricavale)
Se il sopravanzo del rendiconto non è inferiore allo importo dei crediti e delle spese del creditore procedente e dei creditori intervenuti e ipotecari, il giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, il capo del l'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, ne dispone l'assegnazione secondo gli articoli 596 a 598 del codice di procedura civile e dichiara la chiusura del processo di esecuzione.
Se il sopravanzo eccede l'importo dei crediti e delle spese di cui al precedente comma, il giudice dell'esecuzione o, in mancanza di questi, il capo dell'ufficio giudiziario competente per l'esecuzione, ne dispone l'assegnazione al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-492