Art. 488 · Prefissione di termine all'armatore
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo III

Art. 488

197 / 563

Prefissione di termine all'armatore

In vigore dal 6 mag 1952
Il proprietario della nave ed ogni altro coobligato o responsabile in garanzia di debiti dell'armatore, quando siano escussi da un creditore assoggettabile a limitazione, possono chiedere che il giudice fissi un termine entro il quale l'armatore dichiari se intende avvalersi del beneficio della limitazione. L'armatore che abbia lasciato trascorrere inutilmente questo termine non può più opporre il beneficio della limitazione al richiedente che agisce in via di regresso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-488