Art. 457 · Ritiro da parte dei proprietari delle cose ricuperate
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Art. 457

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Ritiro da parte dei proprietari delle cose ricuperate

In vigore dal 6 mag 1952
All'atto del ritiro delle cose ricuperate, il proprietario è tenuto al pagamento delle spese incontrate per il ricupero operato dall'autorità marittima mercantile ovvero delle indennità e del compenso spettante al ricuperatore, nonché delle spese di custodia. L'autorità che procede alla consegna ne redige processo verbale in triplice esemplare, sottoscritto anche dal proprietario delle cose ricuperate e dal rappresentante dell'amministrazione doganale, facendo constare l'avvenuto pagamento delle spese. Una copia del processo verbale è rimessa al proprietario delle cose ritirate, l'altra è conservata nell'ufficio, e la terza è tra smessa al capo del compartimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-457