Art. 450 · Autorizzazione per l'esecuzione del ricupero
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneLibro TERZOTitolo UNICO

Art. 450

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Autorizzazione per l'esecuzione del ricupero

In vigore dal 6 mag 1952
Il capo del compartimento, prima di dare l'autorizzazione all'esecuzione delle operazioni di ricupero, richiede a colui che intende effettuarle una dichiarazione scritta indicante: a) il termine entro cui saranno iniziate le operazioni di ricupero; b) il termine entro cui ritiene che le operazioni stesse possano essere portate a compimento ed i mezzi con i quali si intende effettuare il ricupero; c) l'assunzione a proprio carico delle spese occorrenti per il ricupero; d) l'assunzione dell'obbligo di rimuovere i relitti di venuti d'intralcio alla navigazione salva l'applicazione dell' del codice; e) l'elezione del domicilio legale nei comune dove ha sede l'ufficio compartimentale. Ricevuta la dichiarazione, il capo del compartimento, dopo gli eventuali accertamenti, fissa il termine entro cui devono essere portate a compimento le operazioni di ricupero; il termine stesso deve essere prorogato per fondiari motivi. Qualora entro il termine stabilito le operazioni non siano portate a compimento, il capo del compartimento può revocare l'autorizzazione. L'autorizzazione e la revoca sono rese note agli interessati nelle forme prescritte dai commi primo e terzo dell' e sono comunicate all'autorità doganale. Qualora si proceda ai ricupero in spazi acquei che siano da mantenere integralmente sgombri per la sicurezza della navigazione, i ricuperatori debbono depositare le cose ricuperate sotto la vigilanza dell'ufficio di porto locale ovvero dell'autorità doganale e non ne possono disporre, salva la prestazione di una congrua cauzione, fino a quando non sia del tutto sgombrato lo spazio acquaceo in cui si procede al ricupero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-450