Art. 448 · Avviso dell'identificazione
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneLibro TERZOTitolo UNICO

Art. 448

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Avviso dell'identificazione

In vigore dal 6 mag 1952
Un avviso contenente gli estremi della denuncia, è affisso per sessanta giorni nell'ufficio compartimentale, ed è comunicato in copia ai proprietari dei relitti, quando sono noti. L'avviso è comunicato per l'affissione a tutti gli uffici compartimentale della Repubblica che lo restituiranno cui la relata di avvenuta affissione per il tempo previsto nel comma precedente e con l'indicazione di eventuali dichiarazioni da parte di chi vi abbia interesse. Quando si tratta di relitti di aeromobile, della denuncia è data altresì comunicazione alla direzione aeronautica nella cui circoscrizione i relitti si trovano; quando si tratta di relitti di nave o aeromobile stranieri della denuncia è data comunicazione anche al console dello Stato nei cui registri la nave o l'aeromobile erano immatricolati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-448