Art. 44 · Norme di sicurezza
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 44

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Norme di sicurezza

In vigore dal 6 mag 1952
Gli stabilimenti e i depositi costieri sono soggetti alle norme di sicurezza a essi relative, stabilite con decreto del ministro per l'interno, di concerto con quello per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-44