Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo II
Art. 433
51 / 563Medici, marconisti, commissari di bordo
In vigore dal 6 mag 1952
Per imbarcare in qualità di medico, di commissario di bordo o di marconista, è richiesta un'autorizzazione dell'autorità marittima mercantile.
L'autorizzazione a imbarcare in qualità di medico di bordo e di marconista di bordo è subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti speciali; quella a imbarcare in qualità di commissario di bordo è subordinata al possesso di un titolo di studio non inferiore a quello dell'ordine medio superiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-433