Art. 43 · Depositi promiscui
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 43

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Depositi promiscui

In vigore dal 6 mag 1952
È vietato il deposito di sostanze infiammabili o esplosive insieme con altre merci, salvo che l'interessato abbia ottenuto per tale deposito l'autorizzazione prevista dal secondo comma dell' del codice.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-43