Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo II
Art. 426
44 / 563Poteri del comandante di porto
In vigore dal 6 mag 1952
Nella formazione dell'equipaggio della nave, spetta esclusivamente al comandante del porto:
1) accertare che l'equipaggio comprenda il numero di marittimi di stato maggiore e di bassa forza, ritenuto indispensabile alla sicurezza della navigazione;
2) vigilare che sia garantita l'osservanza delle leggi sul lavoro applicabili ai marittimi e delle norme sulle condizioni per l'igiene e abitabilità dei locali destinati all'equipaggio;
3) vigilare sull'osservanza delle tabelle di armamento stabilite, secondo i casi, dal ministero della marina mercantile o nei contratti collettivi d'arruolamento.
Ove non siano stabilite tabelle d'armamento, il comandante del porto, sentite le associazioni sindacali interessate, deve controllare cime la tabella proposta dall'armatore risponda, nella composizione numerica e qualitativa, alle esigenze dei servizi tecnici e complementari di bordo, in rapporto alle caratteristiche, alla destinazione e all'impiego della nave.
Il comandante dei porto ha facoltà di negare le spedizioni alla nave il cui equipaggio non sia composto in conformità alle norme di cui ai precedenti commi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-426