Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo III
Art. 422
188 / 563Rappresentante dell'armatore
In vigore dal 6 mag 1952
La designazione di rappresentante, a norma dell' del codice, è fatta a mezzo di dichiarazione dell'armatore con sottoscrizione autenticata.
Nelle stesse forme la designazione di rappresentante è fatta quando l'armatore, successivamente alla dichiarazione di cui all' del codice, trasferisce il domicilio fuori del luogo dove è l'ufficio di iscrizione della nave.
Quando l'esercizio della nave è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, la designazione di rappresentante, nel caso che la sede della società venga stabilita fuori del luogo dove è l'ufficio di iscrizione della nave, è fatta mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata di tutti i comproprietari consenzienti, ovvero del gerente, se la designazione del rappresentante è compresa nei poteri conferiti a quest'ultimo.
Nelle stesse forme la designazione deve essere fatta quando la sede della società, successivamente alla costituzione, è trasferita fuori del luogo dove è l'ufficio di iscrizione della nave.
Le dichiarazioni previste dal primo e dal terzo comma non sono necessarie quando la designazione del rappresentante è fatta nella dichiarazione di armatore ovvero nell'atto costitutivo della società di armamento.
Se l'armatore ovvero i comproprietari consenzienti o il gerente della società di armamento non provvedono, nei casi indicati dall' del codice e dal presente articolo, a designare un rappresentante residente nel luogo in cui è l'ufficio di iscrizione della nave, l'ufficio invita a provvedere alla designazione in un termine fissato. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza, l'ufficio promuove, nei modi previsti dall', il trasferimento dell'iscrizione della nave nel registro dell'ufficio nella cui circoscrizione e compreso il luogo del domicilio dell'armatore ovvero della sede della società di armamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-422