Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo II
Art. 417
112 / 563Trascrizione di atti scritti in lingua straniera
In vigore dal 6 mag 1952
Agli atti scritti in lingua straniera presentati per la pubblicità navale deve essere allegata la loro traduzione in lingua italiana fatta da un interprete nominato dal presidente del tribunale del luogo o, in mancanza, dal pretore.
Gli atti presentati all'estero all'autorità consolare possono essere da questa tradotti e autenticati.
Tali atti prima di essere resi pubblici devono essere bollati e, se tradotti dall'autorità consolare, devono.
essere legalizzati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-417