Art. 416 · Trascrizione di atti relativi a navi perite
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo II

Art. 416

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Trascrizione di atti relativi a navi perite

In vigore dal 6 mag 1952
La trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta o di altri diritti reali su navi può essere eseguita anche per le navi che sono o si presumono perite successivamente alla data in cui sono stati fatti gli atti. Tale trascrizione può eseguirsi anche quando non e presentato l'atto di nazionalità, nel caso di perdita presunta della nave, o quando è accertata la perdita o la distruzione dell'atto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-416