Art. 400 · Scomparizione in mare e assenza
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo VIII

Art. 400

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Scomparizione in mare e assenza

In vigore dal 6 mag 1952
Le norme del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di scomparizione in mare o di assenza da bordo per qualsiasi motivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-400