Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo VIII
Art. 400
512 / 563Scomparizione in mare e assenza
In vigore dal 6 mag 1952
Le norme del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di scomparizione in mare o di assenza da bordo per qualsiasi motivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-400