Art. 399 · Vendita degli oggetti
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo VIII

Art. 399

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Vendita degli oggetti

In vigore dal 6 mag 1952
Nel caso previsto dal secondo comma dell' del codice, qualora il valore degli oggetti superi le lire ventimila, l'autorità che ne ha la custodia procede alla vendita a pubblici incanti o a licitazione privata. Se gli oggetti sono deteriorabili o non superano il valore di lire ventimila, la vendita avviene a trattativa privata. L'autorità che procede alla vendita, prima di consegnare gli oggetti venduti, informa l'autorità doganale. I proventi della vendita, per il periodo indicato nel terzo comma dell' del codice, sono depositati a cura dell'autorità che ha proceduto alla vendita presso un istituto di credito determinato dal ministero della marina mercantile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-399