Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. II
Art. 367
281 / 563Sostituzione dei libri provvisori
In vigore dal 6 mag 1952
Dopo la redazione del processo verbale, di cui allo articolo precedente l'autorità marittima mercantile o quella consolare ritira il libro di bordo provvisorio e rilascia, un nuovo libro.
Il libro di bordo provvisorio ritirato è trasmesso per la custodia all'ufficio d'iscrizione della nave.
Quando l'autorità marittima mercantile o quella consolare non ha a disposizione libri in bianco, essa numera, firma e bolla col timbro d'ufficio, al sommo di ogni mezzo foglio, il libro provvisorio, annotando altresì l'obbligo del comandante di provvedere, appena possibile, alla regolare sostituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-367