Art. 367 · Sostituzione dei libri provvisori
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneSez. II

Art. 367

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Sostituzione dei libri provvisori

In vigore dal 6 mag 1952
Dopo la redazione del processo verbale, di cui allo articolo precedente l'autorità marittima mercantile o quella consolare ritira il libro di bordo provvisorio e rilascia, un nuovo libro. Il libro di bordo provvisorio ritirato è trasmesso per la custodia all'ufficio d'iscrizione della nave. Quando l'autorità marittima mercantile o quella consolare non ha a disposizione libri in bianco, essa numera, firma e bolla col timbro d'ufficio, al sommo di ogni mezzo foglio, il libro provvisorio, annotando altresì l'obbligo del comandante di provvedere, appena possibile, alla regolare sostituzione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-367