Art. 36 · Destinazione di parti del demanio marittimo ad altre amministrazioni dello Stato
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo II

Art. 36

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Destinazione di parti del demanio marittimo ad altre amministrazioni dello Stato

In vigore dal 6 mag 1952
La destinazione temporanea ad altri usi pubblici nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato di determinate parti del demanio marittimo, di cui all' del codice, è autorizzata, dal ministro per la marina mercantile e consta da processo verbale di consegna redatto dal capo del compartimento. Essa, salvo per i porti di cui all' del codice, non importa corresponsione di canone. Nel processo verbale sono incluse le clausole necessarie a tutela degli interessi del demanio marittimo. L'eventuale utilizzazione da parte di terzi di beni demaniali compresi nelle zone consegnate ad altre amministrazioni in dipendenza del presente articolo, è disciplinata a norma dell' del codice dalla autorità marittima mercantile, sentita l'amministrazione consegnataria. L'autorità marittima mercantile in ogni caso esercita sui beni stessi i poteri di polizia ai sensi dell' del codice.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-36