Art. 347 · Stivaggio delle navi
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo II

Art. 347

38 / 563

Stivaggio delle navi

In vigore dal 6 mag 1952
L'autorità marittima mercantile o quella consolare ha facoltà di accertarsi, in qualunque momento, del regolare stivaggio delle merci caricate sulle navi e di ordinare a tal fine visite e ispezioni. Le visite e le ispezioni per l'accertamento del regolare stivaggio sono eseguite secondo le norme stabilite per l'accertamento delle condizioni di navigabilità. Tenuto conto dei risultati delle visite e delle ispezioni, l'autorità, marittima mercantile o quella consolare dispone gli opportuni provvedimenti. Tali autorità, possono rifiutare le spedizioni alla, nave in caso di inosservanza dei provvedimenti da esse disposti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-347