Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo II
Art. 347
38 / 563Stivaggio delle navi
In vigore dal 6 mag 1952
L'autorità marittima mercantile o quella consolare ha facoltà di accertarsi, in qualunque momento, del regolare stivaggio delle merci caricate sulle navi e di ordinare a tal fine visite e ispezioni.
Le visite e le ispezioni per l'accertamento del regolare stivaggio sono eseguite secondo le norme stabilite per l'accertamento delle condizioni di navigabilità.
Tenuto conto dei risultati delle visite e delle ispezioni, l'autorità, marittima mercantile o quella consolare dispone gli opportuni provvedimenti.
Tali autorità, possono rifiutare le spedizioni alla, nave in caso di inosservanza dei provvedimenti da esse disposti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-347