Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Sez. IV
Art. 341
374 / 563Uso della bandiera di Stato estero
In vigore dal 6 mag 1952
L'uso da parte delle navi nazionali della bandierai di Stati esteri all'entrata nei rispettivi porti o all'uscita o durante la permanenza nelle loro acque territoriali è regolato, a condizione di reciprocità, dagli usi internazionali. Quando viene alzata la bandiera di Stati esteri deve essere sempre alzata al picco dell'albero poppiero o all'asta di poppa anche la bandiera nazionale italiana.
Nelle feste nazionali e nelle solennità civili di uni> Stato
estero il comandante della nave nazionale, che trovasi in un porto o nelle acque territoriali di detto Stato, deve domandare istruzioni all'autorità consolare per l'uso della bandiera nazionale e di quella dello Stato estero.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-341