Art. 325 · Rilascio e trasmissione dell'atto di nazionalità
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneSez. III

Art. 325

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Rilascio e trasmissione dell'atto di nazionalità

In vigore dal 6 mag 1952
La direzione marittima compila l'atto di nazionalità a norma dell' del codice e lo trasmette al l'ufficio di iscrizione della nave. L'ufficio d'iscrizione riporta sulla matricola l'indicazione della data e del numero dell'atto di nazionalità; annota sull'atto stesso il numero di matricola nonché le eventuali trascrizioni effettuate nel frattempo sulla matricola e quindi, unitamente al certificato di stazza, consegna l'atto al proprietario o all'armatore o al comandante della nave. Se l'atto di nazionalità riguarda navi provenienti da bandiera estera, l'autorità marittima mercantile che lo rilascia ne informa l'autorità doganale del luogo di iscrizione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-325