Art. 308 · Indicazione dei segni d'individuazione sullo scafo delle navi maggiori
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo VSez. I

Art. 308

486 / 563

Indicazione dei segni d'individuazione sullo scafo delle navi maggiori

In vigore dal 6 mag 1952
Il nome della nave e quello del luogo dell'ufficio di iscrizione devono essere segnati in modo ben visibile sulla superficie esterna della poppa con lettere di altezza non minore di dieci centimetri e di larghezza proporzionata. Il nome del luogo d'iscrizione deve essere segnato sotto quello della nave. Il nome della nave deve essere parimenti segnato in modo ben visibile ai due lati della prora.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-308