Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo II
Art. 28
96 / 563Obblighi del concessionario per l'esercizio della vigilanza
In vigore dal 6 mag 1952
Il concessionario è obbligato a consentire l'accesso nei beni concessigli e nelle opere eseguitevi al personale civile e militare dell'amministrazione centrale e locale della marina mercantile, dell'amministrazione finanziaria, del genio civile e delle altre amministrazioni dello Stato, che dovessero accedervi per ragioni del loro ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-28