Art. 271 · Meccanico navale di seconda classe per motonavi
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo V

Art. 271

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Meccanico navale di seconda classe per motonavi

In vigore dal 26 giu 2015
Per conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i 21 anni di età; 3) avere conseguito la licenza di scuola media; 4) avere frequentato, con esito favorevole, un corso specializzato presso istituti scolastici o altri enti autorizzati dal Ministro per la marina mercantile; avere effettuato, inoltre 18 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna, di potenza non inferiore a 100 cavalli asse; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il meccanico navale di seconda classe per motonavi può: 1) imbarcare: a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136; b) come ufficiale in servizio di guardia in macchina su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 2000 tonnellate; 2) assumere la direzione di macchina: a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71; b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 LUGLIO 2011, N. 136; c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71; d) su motonavi adibite alla pesca di stazza lorda non superiore alle 500 tonnellate; e) su motonavi adibite alla pesca, di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate, purchè, dopo il conseguimento del titolo, abbia effettuato almeno 2 anni di navigazione in servizio di guardia in macchina su motonavi. I secondi capi e i sergenti meccanici e motoristi navali provenienti dal servizio permanente o volontario della marina militare possono, entro 5 anni dall'invio in congedo, conseguire il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi, purchè abbiano effettuato almeno 3 anni di navigazione in servizio di macchina.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-271