Art. 254-bis · Padrone marittimo di seconda classe per la pesca
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneCapo IV

Art. 254-bis

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Padrone marittimo di seconda classe per la pesca

In vigore dal 13 ago 1971
Per conseguire il titolo di padrone marittimo di seconda classe per la pesca occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i 21 anni di età; 3) avere conseguito la licenza di scuola media; 4) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile; 5) avere effettuato almeno 3 anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno 1 su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il padrone marittimo di seconda classe per la pesca può: 1) imbarcare come ufficiale su navi di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate, adibite alla pesca; 2) assumere il comando di navi adibite alla pesca: a) di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate; b) di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate nel Mediterraneo purchè abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno un anno di navigazione in servizio di coperta in qualità di ufficiale; c) di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate altre lo stretto di Gibilterra fino a Huelva e sino a capo Palmas, comprese le isole a non più di trecento miglia dalla costa, oltre il canale di Suez, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia, dell'India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, e della Africa fino a capo Guardafui, purchè abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta in qualità di primo ufficiale, di cui almeno due su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti. Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, semprechè abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco, dei quali non meno di 1 al comando di unità navale.
Storico versioni

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