Art. 236 · Imbarco su nave nazionale all'estero
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IV

Art. 236

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Imbarco su nave nazionale all'estero

In vigore dal 6 mag 1952
Il marittimo che si reca all'estero per prendere imbarco su nave nazionale deve ottenere il nulla osta dell'autorità marittima e deve stipulare nel territorio dello Stato contratto di arruolamento. Del rilascio del nulla osta e della stipulazione del contratto è fatta annotazione sul libretto di navigazione. Quando sia richiesto, il libretto deve essere vistato dall'autorità consolare dello Stato al quale il marittimo è diretto o che deve attraversare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-236