Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Titolo IV
Art. 236
456 / 563Imbarco su nave nazionale all'estero
In vigore dal 6 mag 1952
Il marittimo che si reca all'estero per prendere imbarco su nave nazionale deve ottenere il nulla osta dell'autorità marittima e deve stipulare nel territorio dello Stato contratto di arruolamento.
Del rilascio del nulla osta e della stipulazione del contratto è fatta annotazione sul libretto di navigazione.
Quando sia richiesto, il libretto deve essere vistato dall'autorità consolare dello Stato al quale il marittimo è diretto o che deve attraversare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-236