Art. 227 · Immatricolazione richiesta per tramite dell'autorità comunale
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IV

Art. 227

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Immatricolazione richiesta per tramite dell'autorità comunale

In vigore dal 6 mag 1952
Nei luoghi nei quali non esiste un ufficio di porto i documenti per ottenere l'immatricolazione possono essere presentati all'autorità comunale, la quale li trasmette all'ufficio di porto competente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-227