Art. 221 · Rilascio del libretto
Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazioneTitolo IV

Art. 221

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Rilascio del libretto

In vigore dal 6 mag 1952
Il libretto di navigazione è rilasciato dal capo dell'ufficio di iscrizione ed è da questi consegnato, all'atto del primo imbarco dell'iscritto, al comandante della nave direttamente o a mezzo dell'ufficio marittimo o consolare del luogo in cui si trova la nave stessa.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-221