Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo VI
Art. 213 bis
421 / 563Certificato professionale di competenza di ormeggiatore)
In vigore dal 20 lug 2024
1. Il certificato professionale di competenza di ormeggiatore è rilasciato all'aspirante ormeggiatore in possesso di:
a) titolo di capo barca per il traffico nello Stato di cui all';
b) titolo di motorista abilitato di cui all';
c) certificato limitato di radiotelefonista per navi di cui al decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 23 febbraio 1957;
d) certificato attestante l'obbligo formativo e i relativi aggiornamenti secondo il programma stabilito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Gli ormeggiatori iscritti nei registri alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono conseguire il certificato professionale di competenza di ormeggiatore entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 4.
3. Il certificato professionale di competenza di ormeggiatore ha validità di cinque anni dalla data del rilascio. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato l'esercizio della professione di ormeggiatore in assenza del certificato di cui al comma 1.
4. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati:
a) le modalità e le procedure di rinnovo dei certificati professionali di competenza di ormeggiatore;
b) i corsi formativi e i relativi aggiornamenti;
c) le condizioni per il rilascio, il mantenimento e il rinnovo del certificato professionale di competenza;
d) le condizioni e i termini per il rilascio del certificato agli ormeggiatori di cui al comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-213-bis