Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo VI
Art. 211
416 / 563Procedura concorsuale
In vigore dal 20 lug 2024
1. L'iscrizione nel registro degli ormeggiatori di cui all' avviene previa specifica procedura concorsuale per titoli ed esami bandita dal comandante del porto, d'intesa con l'Autorità di sistema portuale ove istituita e sentite le associazioni nazionali degli utenti portuali e dei prestatori del servizio, previa verifica che il numero degli ormeggiatori iscritti nel registro sia inferiore a quello determinato ai sensi dell', comma 3, e che non risultino esuberi presso altri porti.
2. Possono partecipare alla procedura di cui al comma 1 coloro che hanno i seguenti requisiti:
a) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quarantacinque anni;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea e, in quest'ultimo caso, adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) idoneità fisica allo svolgimento dell'attività;
d) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile per delitti puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni ovvero per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione ovvero per delitti contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
e) possesso del titolo professionale, in corso di validità, di capo barca per il traffico locale di cui all', o titolo superiore;
f) almeno due anni di navigazione in servizio di coperta;
g) iscrizione nella prima categoria della gente di mare.
3. La commissione di esame, nominata dal capo del compartimento marittimo, è composta:
a) dal capo del circondario marittimo o da un ufficiale dallo stesso delegato, con funzioni di presidente;
b) dal rappresentante legale della società cooperativa operante nel porto in cui si svolge la procedura concorsuale ovvero, in mancanza della società cooperativa, dal rappresentante legale di altra società cooperativa scelto da una terna di nominativi proposta dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio;
c) dal rappresentante legale di società cooperativa operante in un porto diverso da quello in cui si svolge la procedura concorsuale designato dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio;
d) da un ufficiale di coperta con almeno cinque anni di navigazione nella qualifica;
e) da un esperto di lingua inglese.
4. Le modalità di svolgimento della procedura concorsuale di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-211-2