Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione›Capo VI
Art. 211
Abrogato400 / 563Prestazioni degli ormeggiatori
In vigore dal 6 mag 1952 al 19 lug 2024
Gli ormeggiatori non possono pilotare le navi. Essi devono prestare la loro opera, per le navi in arrivo, soltanto quando la nave sia stata condotta al punto di ormeggio; per le navi in partenza la prestazione degli ormeggiatori cessa al momento in cui la nave ha salpato le ancore e ha messo in moto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328#art-rpl-211